REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(Regolamento d'Istituto in formato cartaceo)
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PREMESSA
Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto si ispirano ai principi della Costituzione italiana, del D.L. 297/94 in relazione agli organi collegiali, allo stato giuridico degli operatori scolastici, alla carta dei servizi della scuola, al Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e allo Statuto delle studentesse e degli studenti, alla legge n. 59/97, al DPR 275/99 e successive disposizioni in materia di autonomia scolastica.
Questo significa che, nel pieno rispetto delle specifiche competenze, la vita dell'istituto è regolata in senso democratico, garantendo agli alunni il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
TITOLO I
Disposizioni generali
Parte prima.
Gli Organi Collegiali: costituzione e modalità di funzionamento
Art. 1
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene scritto al computer e incollato su apposito registro a pagine numerate, debitamente timbrato e vistato dal Dirigente Scolastico.
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
In questo modo è possibile inserire nel Calendario Annuale delle Attività d'Istituto la programmazione di massima delle riunioni. Con successiva comunicazione da apporre anche all'Albo, si specificano gli aspetti organizzativi e l'ordine del giorno.
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Art. 4Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo nelle date stabilite dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio di Istituto è impegnato a farle svolgere quanto prima possibile, per garantire ai genitori la presenza dei loro rappresentanti nei Consigli di Interclasse e di Classe fin dalle riunioni del mese di ottobre.
Art. 5 Il Consiglio di Interclasse e di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
Annualmente i Consigli di Interclasse e di Classe sono programmati all'inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti e calendarizzati dall'ufficio di presidenza.
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.7 del D.L. 297 del 16 aprile 1994.
Art. 7La programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti avviene secondo le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.
Art. 8La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell' art. 48 dell'O.M. 215 del 15/07/1991.
Art. 9 Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico; in tale occasione viene eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il Presidente (eventualmente un Vice Presidente, nonché i membri della Giunta esecutiva).
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Alla carica di Presidente, ed eventualmente Vice Presidente, sono eleggibili tutti i membri eletti come rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto. E' considerato eletto il genitore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel caso di parità di voti dovrà ripetersi la votazione tra i candidati fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei due. Analogamente si procede all'elezione dei membri della Giunta esecutiva.
Nella riunione del Consiglio d'Istituto in cui avviene l'insediamento di Presidente e Giunta ci sono solo due argomenti all'o.d.g.: elezione Presidente; elezione membri Giunta.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Ogni componente del Consiglio decade dopo la terza assenza consecutiva non giustificata. A questo proposito si rileva l'opportunità che ogni componente faccia pervenire preventivamente, anche preannunciandola per telefono, comunicazione al Presidente del Consiglio della mancata presenza alla seduta.
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, indicata nell'art. 27 comma 3 D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, deve avvenire mediante affissione all’Albo dell’Istituto del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'Albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico predispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salva esplicita richiesta dell' interessato.
Può assistere alle riunioni del Consiglio chiunque (docenti, personale non docente, genitori, studenti) abbia titolo ad assistervi, in qualità di osservatore, senza possibilità di intervento: solo il Presidente può permettere a chi assiste di intervenire.
Alle sedute possono intervenire, a titolo consultivo, degli esperti, di volta in volta chiamati dal Presidente o dal Dirigente Scolastico, e in relazione a specifici argomenti da trattare.
Quando il comportamento del pubblico, che non ha diritto di parola, non consente lo svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. Ciò può avvenire anche su richiesta di uno o più consiglieri, ma non può sottostare a delibera collegiale del Consiglio.
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
- in periodi programmati nel POF e calendarizzati nel Calendario delle Attività dell'Istituto, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. l1l del D. L. 297 del 16 aprile 1994;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
L'Assemblea del personale ATA, organo collegiale che formula proposte in merito all'utilizzazione ed articolazione del proprio orario di servizio, è convocata dal Dirigente o dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, all'inizio dell'anno scolastico ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure per richiesta scritta di almeno un terzo del personale.
Art. 14 Il Comitato dei genitori, organo collegiale con funzione promozionale della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, si costituisce per libera iniziativa dei genitori, ex art. 15 c. 2 D.L. 297/94, è formato dai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse e di Classe.
Il Comitato si può riunire per sezioni (Primaria, Secondaria) o in forma generale, quando lo richiedano almeno cinque rappresentanti dei genitori, e obbligatoriamente se la richiesta è firmata da almeno un terzo degli eletti.
L’Organo di garanzia, la cui composizione è definita a norma dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 art. 5, Dirigente Scolastico, due Docenti, due Genitori, un A.T.A.), decide in merito a conflitti riguardanti l'applicazione del Regolamento d'Istituto e del Regolamento di Disciplina, dove sono rappresentate tutte le componenti della vita dell'Istituto. L’Organo di garanzia agisce seguendo un proprio regolamento.
Ad esso si rivolgono i ricorsi dei genitori avverso le sanzioni disciplinari proposte dal Docente e/o dal Consiglio di Interclasse/di Classe e comminate dal Dirigente Scolastico.
Le deliberazioni degli Organi Collegiali vengono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Non si computano, ai fini della determinazione della maggioranza, gli astenuti nelle votazioni palesi e le schede bianche e nulle in quelle a scrutinio segreto.
Le deliberazioni degli Organi Collegiali avvengono unicamente su formule definite per iscritto e in seguito riportate in forma anastatica nel verbale.
Parte seconda.
Accesso agli atti
Art. 17
Tutta la documentazione oggetto dei lavori degli OO.CC., può essere esibita a chiunque ne faccia richiesta, avendone interesse in base alla Legge 241/90; e della stessa possono essere rilasciate fotocopie a pagamento, previa richiesta scritta motivata nei termini definiti nella Carta dei Servizi.
Art. 18Non sono soggetti a pubblicazione, né possono essere fotocopiati, atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo i casi previsti dalla legge.
TITOLO II
Strutture e organizzazione dell’offerta formativa
Parte prima.
Uso dei locali scolastici e delle attrezzature
Art. 19
I criteri generali relativi all'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dall'orario di funzionamento sono quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Art. 20I docenti possono utilizzare senza limitazione gli spazi della scuola, interni ed esterni, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico, degli arredi e degli ambienti stessi. Occorre, ove necessario (palestre, aule speciali, laboratori, TV e quant’altro), rispettare regolamenti specifici e disposizioni organizzative.
Art. 21 Agli alunni è concesso l'accesso e l'uso degli spazi solo in presenza dell'insegnante; in nessun caso potranno spostare o manovrare da soli le apparecchiature.
In caso di guasti, l’insegnante è tenuto a darne immediato avviso alla segreteria; per nessun motivo il materiale didattico potrà essere prelevato o riconsegnato dagli alunni.
I docenti potranno chiedere ai collaboratori scolastici di sistemare direttamente in classe i sussidi didattici necessari.
L’Istituto opera in costante interazione con l'ambiente; ne deriva che le sue strutture, tranne gli uffici e al di fuori dell'orario del servizio scolastico, sono a disposizione della comunità locale (Comitato genitori, Ente locale, Associazioni culturali, Sportive, OO.SS.). L'uso dei locali e delle attrezzature avviene a domanda e con delibera del Consiglio d'Istituto.
Parte seconda.
REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ATTUAZIONE
DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE, DELLE VISITE GUIDATE,
DELLE USCITE DIDATTICHE
E DELLE RICOGNIZIONI D’AMBIENTE
Art. 23
Il presente Regolamento definisce i criteri per la programmazione e l’attuazione dei viaggi d’istruzione e campi scuola, delle visite guidate, delle uscite didattiche e delle ricognizioni d’ambiente promosse dall’Istituto.
I viaggi d’istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche e le ricognizioni d’ambiente sono a tutti gli effetti momenti qualificanti del progetto formativo dell’Istituto. Esse costituiscono
- esperienze di alto valore, sia per gli aspetti di socializzazione, sia per la condivisione degli obiettivi didattici e culturali, sia per lo sviluppo della personalità e dello spirito critico degli alunni.
- una modalità di esercizio dell’azione educativa e didattica, ancorché svolta in contesti diversi da quello ordinario del plesso o dell’aula; sono quindi attuate al fine di completare e arricchire la normale attività scolastica e realizzare una concreta integrazione tra scuola e territorio.
Art. 24
Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di attività:
Viaggi d’istruzione e campi scuola
Si effettuano, con l’uso di mezzi di trasporto, in più giornate, allo scopo di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro e di altri Paesi dal punto di vista culturale, paesaggistico, naturalistico, ecc.
Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni e/o scambi culturali, linguistici o a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.
Viaggi connessi ad attività sportive
Possono effettuarsi in una o più giornate con l’uso di mezzi di trasporto. Hanno lo scopo di garantire agli alunni esperienze differenziate di vita e attività sportive. Vi rientrano sia le specialità sportive tipizzate, sia le attività genericamente intese come “sport alternativi” (per esempio, escursioni, campeggi, settimane bianche).
Visite guidate
Si effettuano, con l’uso di mezzi di trasporto, sia entro che oltre l’orario curriculare, comunque nell’arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico e artistico, parchi naturali ecc. con gli stessi scopi delle precedenti iniziative.
Uscite didattiche e ricognizioni d’ambiente
Si tratta di uscite dalla scuola, di durata non superiore all’orario curriculare, con o senza l’uso di mezzi collettivi di trasporto, finalizzate a conoscere l’ambiente circostante (ambienti naturali, storici, produttivi, amministrativi, ecc.) o alla partecipazione di qualche specifica iniziativa di carattere sportivo, culturale, civile, ricreativo.
Art. 25
Ai fini del conseguimento degli obiettivi educativi e didattici che le iniziative in questione si prefiggono, è necessario che gli alunni siano adeguatamente preparati. Le iniziative, pertanto, dovranno essere programmate dagli insegnanti tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- fornire preventivamente agli alunni gli elementi conoscitivi utili per una loro positiva riuscita;
- predisporre materiale didattico che consenta un’adeguata preparazione preliminare dell’attività;
- fornire adeguate informazioni durante la visita e stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute;
- valutare attentamente i carichi finanziari per le famiglie;
- informare le famiglie circa i preparativi, rendere loro noti gli obiettivi e ogni importante aspetto organizzativo;
- documentare e diffondere ogni utile aspetto relativo all'esperienza svolta;
- valutare attentamente gli eventuali rischi che l’iniziativa può comportare.
Devono essere evitate le iniziative che possano determinare situazioni discriminatorie tra gli alunni, con particolare riferimento alle componenti economiche; occorre, altresì, stimolare e favorire la più ampia partecipazione degli alunni.
Viaggi, visite e uscite sono ordinariamente programmate per classi intere, salvo specifiche circostanze (premiazioni, concorsi, corsi di specializzazione linguistica, prove da effettuarsi in sedi esterne alla scuola, ecc.).
Art. 26
Tutti gli alunni partecipanti ai viaggi d’istruzione o alle visite guidate devono essere in possesso del tesserino scolastico di identificazione. I documenti di identificazione saranno tenuti in classe e distribuiti agli alunni il giorno stabilito per il viaggio/visita.
Per ogni tipo di iniziativa é fatto obbligo di acquisire il preventivo consenso scritto almeno di un genitore o del soggetto che esercita la patria potestà. Per le uscite didattiche e le ricognizioni d’ambiente che si svolgono all’interno dell’orario curricolare della classe, è sufficiente acquisire ad inizio anno l’assenso scritto con validità per l’intero a.s. di almeno un genitore o del soggetto che esercita la patria potestà; allo scopo di una doverosa informazione e nell’eventualità di dover tener conto di particolari esigenze (per esempio, bisogno di prelievo anticipato dell’alunno o necessità di specifico abbigliamento), gli insegnanti dovranno, in ogni caso, comunicare preventivamente in forma scritta alle famiglie l’effettuazione dell’uscita didattica o della ricognizione d’ambiente.
Salvo il caso di cui al precedente art. 3 ultimo comma (premi, uscite elettive, uscite per approfondimento…), nessun viaggio/visita/uscita può essere effettuata ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti ogni singola classe coinvolta nell’attività. Per aderire ad ogni tipo attività, gli alunni devono essere in regola con l'assicurazione integrativa R.C.
Di norma tutti gli alunni partecipano ai viaggi di istruzione. E’ possibile che il Consiglio di classe, sentito il Dirigente scolastico, possa decidere la non partecipazione di uno o più alunni alle attività programmate solo per i motivi che seguono:
- in casi eccezionali, per gravi e documentati motivi disciplinari,
- limitatamente alla realizzazione di attività elettive di potenziamento (per esempio, stage linguistici), su proposta del docente interessato e su parare conforme del Consiglio di classe, potrà essere disposta la non ammissione di uno o più alunni.
Gli alunni che, per espressa volontà dei genitori o dei tutori, non partecipano alla visita, dovranno presentarsi ugualmente a scuola per presenziare alle lezioni possibilmente sotto la guida di un insegnante incaricato dal responsabile di plesso, o, in mancanza, in una classe parallela, fatta eccezione nel caso in cui tutte le classi del modulo o del tempo pieno o tutte le classi parallele effettuino contemporaneamente la visita. In tale caso gli insegnanti di classe sono tenuti ad avvisare la famiglia dei ragazzi non partecipanti, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la visita, che in quel giorno non si terranno lezioni.
Art. 27
Gli insegnanti accompagnatori degli alunni nei viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite didattiche e ricognizioni d’ambiente sono individuati - salvo specifiche circostanze - tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano a dette iniziative.
In sede di programmazione è opportuno individuare anche eventuali docenti che possano sostituire il collega che, per cause di forza maggiore, dovesse risultare non in grado di partecipare.
I docenti accompagnatori avranno cura di garantire la dovuta vigilanza - sia durante i tragitti, sia negli altri momenti del viaggio, visita o uscita - e di prevenire le situazioni di pericolo per gli alunni e per se stessi.
I docenti accompagnatori, a viaggio concluso, redigono relazione scritta per informare il Dirigente Scolastico sull’andamento delle attività programmate e su inconvenienti eventualmente verificatisi nel corso del viaggio/visita; di tale relazione viene conservata copia nel fascicolo del viaggio/uscita e nell’Agenda della programmazione (Scuola Primaria) o nel Verbale dei Consigli di classe (Scuola Secondaria di I grado). Essi, altresì, informeranno i colleghi, anche in sede collegiale, circa le iniziative meritevoli di attenzione.
Nel corso delle iniziative deve essere rispettato, sia ai fini della sicurezza che di una proficua riuscita, un adeguato rapporto tra docenti e alunni partecipanti. Tale rapporto dovrà tener conto delle specifiche situazioni (caratteristiche delle classi e degli alunni, caratteristiche del viaggio e dei luoghi, dei tempi e degli ambienti da visitare, presenza di alunni portatori di particolari situazioni comportamentali e/o di disabilità, disponibilità di personale). Detto rapporto (docente/alunni) è comunque non superiore a 1 a 15.
I docenti di sostegno accompagneranno gli alunni delle classi dove operano nel normale servizio.
L’eventuale impiego di assistenti educativi dovrà essere concordato con le rispettive agenzie che offrono il servizio.
Ogni uscita è guidata da un docente responsabile, che garantisce quanto segue:
- che la documentazione dell’Allegato n. 1 (Fascicolo dell’uscita) sia completa;
- che ogni classe sia accompagnata dal rispettivo insegnante;
- che per ogni classe che partecipa all’uscita vi sia l' elenco nominativo degli alunni con numero telefonico per ogni evenienza;
- che ogni alunno risulti essere stato autorizzato, nei modi e nelle forme stabilite, a partecipare alla visita;
- che siano stati approntati i medicinali e il materiale sanitario occorrente per il pronto soccorso;
- che ogni insegnante rimanga costantemente vicino ai propri alunni ed effettui la relativa vigilanza;
- che non vi siano variazioni di percorso da quello previsto dalla programmazione della visita deliberata dal Consiglio, tranne casi di forza maggiore;
- che non si accompagnino gli alunni dove è presumibile o visibile un forte assembramento di persone;
- che al ritorno sia stesa una breve relazione consuntiva da inserire nell’Allegato n. 1 e nell’Agenda della programmazione (Scuola Primaria) o nel Verbale dei Consigli di classe (Scuola Secondaria di I grado).
Art. 28
Il periodo massimo utilizzabile in un anno scolastico per viaggi e visite é di norma di 7 giorni per ciascuna classe, così ripartite:
- quattro viaggi e/o visite di un'intera giornata oppure di più giornate consecutive fino ad un massimo di tre giorni;
- tre uscite didattiche e/o ricognizioni d’ambiente nell’ambito del normale orario scolastico.
A tali limiti si può derogare esclusivamente in presenza di uno specifico progetto di attività formativa di rilevante interesse, previa valutazione del Dirigente Scolastico. La realizzazione dei viaggi e delle visite guidate non deve coincidere con le altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini, prove generali di valutazione, ecc.).
Non è possibile compiere viaggi di istruzione e visite guidate dopo il 31 maggio; sono fatte salve le iniziative collegate alle attività sportive, all'educazione ambientale, al recupero di iniziative rinviate o a casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico.
È doveroso che le iniziative siano programmate con congruo anticipo, al fine di permettere il coordinamento con ogni altra attività scolastica e la loro adeguata preparazione. L’Allegato n. 1 al presente Regolamento (Fascicolo dell’uscita) contiene le procedure di realizzazione delle uscite e le loro temporizzazioni.
Art. 29
La realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate avviene nel rispetto del seguente iter:
- il Collegio dei docenti può definire all’inizio di ogni anno criteri funzionali al perseguimento delle finalità stabilite nel POF per l’anno in argomento;
- i docenti interessati avanzano le loro proposte di viaggi di istruzione e visite guidate ai Consigli di Interclasse o di Classe;
- il Consiglio di Interclasse o di Classe, nell’ambito della programmazione di classe, esamina e approva le proposte tenendo conto dei vari aspetti che devono qualificare e garantire l’iniziativa (culturali, metodologici, didattici, organizzativi, di sicurezza, economici, ecc …); affinché in tale sede i genitori siano messi in grado di avanzare suggerimenti e proposte, i docenti di classe (per la Scuola Primaria) o i coordinatori di classe (per la Scuola Secondaria di I grado) forniscono per tempo le necessarie informazioni;
Lo schema di presentazione delle proposte da utilizzare nei Consigli di Interclasse o di Classe è il seguente:
Classe |
Data |
Meta |
Trasporto |
Costo |
Docenti |
Durata giorni |
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Totale giorni |
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- il Collegio dei docenti, nell’ambito della elaborazione del POF, delibera in merito la componente didattica delle uscite proposte dai Consigli di Interclasse o di Classe;
- il Consiglio d’Istituto adotta, contestualmente al POF, il Piano annuale delle uscite, eventualmente apportando modifiche e/o integrazioni;
- il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali altri criteri definiti nel POF:
- autorizza l’effettuazione dei viaggi o rigetta la proposta qualora ne ravvisi profili di illegittimità o di inopportunità;
- qualora si rendesse necessario non effettuare il viaggio/visita guidata/uscita didattica/ricognizione di ambiente (per esempio, in caso di maltempo o altre avversità improvvise), sospende l’effettuazione o valuta l’opportunità di dar corso al medesimo/a in data diversa dalla precedente, ovviamente dopo aver verificato le condizioni e aver sentito gli insegnanti e le famiglie interessate.
- i genitori, previa adeguata informazione da parte dei docenti, esprimono il consenso formale alla partecipazione dei figli e sostengono economicamente il costo dell’iniziativa; si intende quindi che la famiglia aderisce all’uscita attuando congiuntamente due azioni distinte:
- consegnando – debitamente compilato e formato – il modulo di adesione all’uscita;
- allegando al modulo di adesione il CCP di versamento una somma pari almeno al 33% del costo complessivo dell’uscita.
In alcuni casi un alunno che ha aderito ad un’uscita (consegnando il modulo di adesione e versando una somma almeno pari al 33% del costo complessivo) è in seguito impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo; in tali casi la famiglia dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto e a quanto concorre alla determinazione della spesa globale degli altri alunni; l’Istituto si impegna a restituire la restante parte della somma versata.
Art. 30
I docenti interessati a realizzare un’uscita, presentano formale proposta/progetto, redatta sull’apposito modello (Allegato n. 1), indirizzato al Dirigente Scolastico, nel quale dovrà risultare:
- che i genitori sono stati preventivamente informati circa gli obiettivi, le modalità organizzative, i costi dell’iniziativa;
- che sarà acquisito agli atti della scuola il loro assenso scritto alla partecipazione del figlio/a;
- che sono stati valutati gli aspetti relativi alla sicurezza dei partecipanti, in particolare degli alunni;
- l’itinerario dettagliato, il programma del viaggio/visita, gli obiettivi didattico/educativi, culturali che si intendono raggiungere;
- la spesa complessiva dell’attività e la quota pro capite di ogni singolo alunno;
- la posizione assicurativa infortuni degli alunni e degli accompagnatori;
- elenco nominativo degli accompagnatori, con impegno all’obbligo della vigilanza;
- elenco nominativo degli alunni partecipanti.
Art. 31
Entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, il Consiglio di Istituto individua la società o le società cui ordinariamente affidare il servizio di trasporto degli alunni, definendone le modalità di erogazione; nell’ambito dell’assegnazione dell’incarico, l’Istituto acquisirà agli atti idonea documentazione relativa alla sicurezza dei mezzi di trasporto, secondo le indicazione di cui al punto 9.8 della circolare ministeriale n. 291 del 14.10.92 e delle successive disposizioni sulla semplificazione amministrativa. In occasione di visite guidate e di brevi viaggi effettuati con automezzi di proprietà comunale, condotti da autisti dipendenti del Comune, o con ditte private alle quali il comune abbia appaltato il servizio di trasporto degli alunni, non è necessario acquisire la sopraccitata documentazione.
Nei casi in cui il programma di lavoro delle uscite preveda anche prestazioni aggiuntive al trasporto (per esempio, programmazione didattica e organizzativa, vitto e alloggio, interventi formativi…), il Consiglio di Istituto e il Dirigente – ognuno per le proprie competenze – individuano appositamente differente agenzia con regolare gara.
Art. 32
Si tratta di visite occasionali di un solo giorno per le quali non si sia resa possibile una preliminare programmazione (per esempio, uscite di un solo giorno connesse ad eventi o attività sportive non programmate ma di grande interesse).
Per queste visite, il Dirigente Scolastico autorizza l’uscita, valutando adeguatamente la congruità della proposta agli obiettivi annuali del POF e accertando il rispetto della normativa.
TITOLO III
Regolamento sul funzionamento interno della scuola
Art. 33
Le attività didattiche si svolgono secondo l’orario stabilito all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di Istituto.
1. Gli alunni devono accedere ai locali della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e vengono accolti nell'aula dal docente in servizio, questi dovrà trovarsi in classe al momento dell’ingresso degli alunni. Gli alunni in ritardo dovranno giustificare il giorno successivo sul libretto o essere accompagnati dai genitori. In caso di ritardo abituale, l'insegnante lo comunicherà alla famiglia dell'allievo interessato, per iscritto, e convocherà un genitore per porvi rimedio. Se la situazione perdura viene ad assumere le connotazioni di un impedimento al diritto all’istruzione del minore; i docenti segnalano, dunque, al Dirigente Scolastico la circostanza e questi metterà in atto gli adempimenti del caso.
2. Gli alunni dovranno uscire dall'aula dopo la fine delle lezioni, all'ora stabilita, in ordine e sotto la sorveglianza dell'insegnante e di collaboratori scolastici, che li accompagna al portone, ove i genitori li attenderanno.
3. Gli alunni, decorosi e puliti nella persona e nel vestiario, porteranno tutto l’occorrente per lo svolgimento delle lezioni, escludendo qualsiasi altro oggetto non inerente la scuola. Nel cambio di lezione gli alunni sono tenuti a rimanere nella propria aula mantenendo un comportamento responsabile.
4. E’ fatto divieto agli alunni di portare e masticare chewing-gum durante le lezioni. E’ fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante la permanenza a scuola.
5. Gli alunni sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Se qualcuno non ha potuto svolgere i compiti assegnati per casa, presenterà al docente, usando il Quaderno delle Comunicazioni una giustificazione scritta da uno dei genitori.
6. I genitori degli alunni frequentanti sono tenuti a partecipare alle spese per la realizzazione del POF con il versamento volontario di € 25,00 annuali all’atto dell’iscrizione per le prime ed entro settembre per le altre classi.
7. In caso di uscita entrata posticipata, i genitori avanzano richiesta sul Registro delle autorizzazioni agli ingressi posticipati ed alle uscite anticipate direttamente o tramite l’apposito spazio del Libretto delle giustificazioni. In caso di uscita anticipata la richiesta può essere avanzata solodirettamente dal genitore o persona autorizzata (quindi non tramite Libretto delle giustificazioni).
Il docente in servizio nella classe dell’alunno autorizzato, ricevuta la comunicazione della richiesta dal Collaboratore della postazione di accoglienza (piano terra), annota nel Registro di classe la circostanza, avendo cura di riportare anche il numero progressivo dell’autorizzazione.
E' consentito l'affidamento degli alunni ad un massimo di 2 persone diverse dai genitori solo su delega scritta di questi e corredando la delega con fotocopia di un documento di riconoscimento della persona autorizzata al prelievo.
Dall’anno 2009-2010 è istituito il Libretto delle giustificazioni anche per gli alunni della Scuola Primaria Manzoni.
8. L'orario delle lezioni sarà comunicato all'inizio dell'anno scolastico, affisso sull’Albo della scuola e nella Bacheca Genitori, pubblicato sul sito dell’Istituto e fatto trascrivere sul diario personale degli alunni. Eventuali cambiamenti saranno comunicati in tempo utile con le stesse modalità.
9. Gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutto il personale docente e non docente che opera nell’Istituto, evitando atteggiamenti ed espressioni che possano arrecare disturbo o distrazioni ai loro compagni. Il rispetto dell'ambiente dovrà essere scrupolosamente osservato: chi procurerà danni al materiale didattico, agli arredi e all'edificio stesso (in particolare le pareti, le porte, e i servizi igienici) sarà soggetto al risarcimento del danno, senza con ciò essere esentato da eventuali provvedimenti disciplinari.
10. E' vietato agli alunni portare oggetti che possano costituire pericolo per sé e per gli altri (coltelli, coltellini, accendini, botti…).
11. L'intervallo si svolgerà, nell’androne o nel giardino (Plesso Manzoni) o nei corridoi (Plesso De Sanctis) secondo le modalità e gli orari stabiliti all'inizio dell'anno dal Consiglio di Istituto. Gli alunni resteranno sotto la sorveglianza del docente in servizio all'inizio dell'intervallo. L'uscita per recarsi al bagno avverrà sotto il controllo dei collaboratori scolastici che avranno cura di controllare i bagni e gli spazi antistanti. Gli alunni sono tenuti a rimanere nei pressi dell’insegnante e non devono correre negli ambienti interni.
12. Nella prima ora di lezione e nell'ora successiva alla ricreazione non sarà consentito di uscire dalle classi per recarsi al bagno, salvo necessità impellente dell'alunno; i collaboratori scolastici potranno così ripristinare le condizioni igieniche dei bagni e/o dei locali comuni.
13. Durante le ore di Corpo, movimento, sport gli alunni dovranno indossare la tuta e le scarpe da ginnastica: gli alunni che ne siano sprovvisti non svolgeranno attività ginnica.
14. Ogni alunno possiede e porta sempre con se il Quaderno delle comunicazioni; le comunicazioni su tale quaderno, rappresentano un importante momento del rapporto scuola-famiglia: è fatto obbligo agli alunni di portarle immediatamente a conoscenza dei genitori e a questi ultimi di richiederle e di firmarle il più presto possibile. Il controllo delle firme dei genitori, particolarmente quando richieste esplicitamente, spetta al docente della prima ora di lezione del giorno successivo.
15. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza sugli alunni in occasione di momentanee assenze giustificate dei docenti, durante la ricreazione (in particolare nei bagni) al momento dell’ingresso e dell’uscita dalla scuola, durante i cambi dell’ora.
16. Essendo la scuola un ambiente protetto, è vietato l’ingresso a chiunque non abbia fondato motivo. I genitori saranno ricevuti dai docenti: durante le ore di ricevimento comunicate all'inizio dell'anno; negli appositi incontri pomeridiani generali; per appuntamento.
17. I genitori, sia per la scuola primaria che secondaria, devono giustificare per iscritto le assenze dei propri figli dalle lezioni il giorno stesso del rientro in classe. Se l'assenza supera i cinque giorni, eventualmente compresi i festivi, l'alunno dovrà presentare, insieme alla giustificazione, un certificato medico che consenta la sua riammissione in classe. E' consentito derogare dall'obbligo del certificato solo se l'assenza è dovuta a motivi familiari, comunicati preventivamente dal genitore ai docenti. Ogni dieci assenze, la giustificazione va presentata direttamente al Collaboratore del Dirigente Scolastico per la scuola primaria o al Dirigente Scolastico per la scuola secondaria. Il docente in servizio alla prima ora di lezione provvede giornalmente sul giornale di classe alla registrazione delle assenze e delle giustificazioni presentate, annotando per il collega della prima ora del giorno successivo le eventuali giustificazioni da presentare. Al secondo giorno senza giustificazione l'alunno non potrà essere ammesso in classe e dovrà essere inviato dal Dirigente Scolastico per i successivi adempimenti di competenza.
18. I docenti non possono lasciare incustodita la classe durante le lezioni; in casi eccezionali si allontanano per periodi brevissimi dopo aver lasciato la classe alla custodia dei collaboratori scolastici. Quando gli alunni dall'aula comune dovranno spostarsi alle aule speciali o in palestra, i docenti si preoccuperanno che il tragitto avvenga in gruppo, nel massimo ordine possibile, evitando di disturbare il lavoro degli alunni delle altre classi.
19. I docenti non possono espellere dall'aula gli alunni, lasciandoli all'esterno senza sorveglianza: si può allontanare momentaneamente dalla classe un alunno affidandolo in un'altra classe alla sorveglianza del relativo docente consenziente o alla sorveglianza del docente che in quel momento sia a disposizione.
20. Non sono consentite punizioni collettive dell'intera classe quando non sia possibile individuare il responsabile della mancanza.
21. Nel quadro dell'educazione sanitaria è vietato a chiunque di fumare nei locali della scuola, come stabilito dalla legge 11/11/75 n. 584 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/95.
22. E' fatto obbligo a tutto il personale della scuola di portare in modo ben visibile, durante il periodo di permanenza a scuola, il cartellino personale di riconoscimento rilasciato dalla Scuola e previsto dalla norma (vedi Circolare Ministero Funzione Pubblica 5/8/87 prot. n. 36970/18.3.2 pubblicata sulla G.U. del 15/9/89).
23. Gli alunni sprovvisti di assicurazione integrativa e per la responsabilità civile non possono partecipare alle uscite didattiche di ogni genere.
24. In base alla legge 241/90 sulla trasparenza, i genitori possono visionare gli elaborati scritti dei propri figli e richiederne copia fotostatica, dietro il pagamento della somma di € 0,10; possono avere in visione anche gli originali secondo le medesime modalità, facendone richiesta presso l’ufficio di segreteria.
25. L'acquisto da parte delle famiglie di altri libri di testo, oltre quelli adottati dai docenti, non può essere imposto. Può essere suggerito, sentiti i Consigli di interclasse e di classe nella composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, l'acquisto di quaderni di lavoro, libri di lettura, di esercizi, compiti per le vacanze, etc..
TITOLO IV
La sicurezza
Parte prima.
Comportamenti per la prevenzione dei rischi
Art. 34
Ogni persona che opera nell'istituzione scolastica (Dirigente Scolastico, docente, personale non docente, alunno) deve preoccuparsi della propria sicurezza e della propria salute, così come di quelle delle altre persone presenti nell' edificio.
TUTTI devono:
- osservare scrupolosamente le disposizioni previste dalle norme del regolamento interno e farle osservare;
- segnalare immediatamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al personale non docente, al responsabile di plesso, al Dirigente Scolastico le eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza e/o gli ostacoli che si frappongono allo svolgimento della sua attività;
- adoperarsi, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, a ridurre deficienze e pericoli rilevati;
- evitare di compiere operazioni e manovre, che non sono di propria competenza, per non compromettere la sicurezza propria e altrui;
- agire con calma, in ordine e senza correre, in caso di emergenze, seguendo scrupolosamente quanto indicato nel piano di evacuazione predisposto.
Art. 35
In particolare GLI ALUNNI devono preoccuparsi di:
- non correre nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, per le scale;
- non sporgersi dalle finestre e dalle ringhiere;
- non ingombrare con zaini il pavimento dell' aula;
- non fare scherzi pericolosi ("sgambetti", "spinte", ecc.);
- evitare di camminare rasente i muri dei corridoi, poiché l'apertura improvvisa di una porta potrebbe causare danni;
- fare attenzione all'apertura delle finestre e delle porte;
- non lanciare oggetti di nessun genere;
- non portare a scuola oggetti pericolosi come coltellini, lame, oggetti appuntiti, ecc...;
- non uscire nei corridoi nel cambio dell'ora, ma rimanere seduti in classe;
- trattenersi nei bagni il minimo indispensabile e ritornare subito in classe;
- non passare dal piano della propria classe ad un altro;
- al termine dell'ultima ora di lezione raggiungere l'uscita rimanendo vicini al docente in servizio, in modo ordinato, senza correre, solo dopo il suono della campanella;
- non accendere telefonini durante le lezioni.
Art. 36
I DOCENTI devono preoccuparsi di:
- osservare scrupolosamente i comportamenti ai fini della sicurezza nell'istituto e verificare che gli allievi vi si attengano - anche quando non siano delle proprie classi -, soprattutto nella sorveglianza durante la ricreazione;
- assicurarsi che gli alunni della classe in cui si presta servizio conoscano il punto di ritrovo previsto in caso di evacuazione (cfr. Piano di evacuazione);
- dare specifiche istruzioni agli alunni affinché eseguano i compiti e le esercitazioni in tutta sicurezza, verificando l'idoneità degli utensili e degli attrezzi adoperati;
- organizzare ogni attività in modo che gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti degli allievi interessati e che il percorso di deflusso sia sgombro da ostacoli (banchi, zaini, ecc.);
- evitare comportamenti negligenti o imprudenti (quali, ad esempio, abbandonare l'aula, senza provvedere a che, durante la propria assenza, gli alunni siano adeguatamente sorvegliati);
- impegnarsi ad educare gli alunni ad attendere, durante i cambi dell'ora, l'arrivo dell'insegnante tranquilli nel proprio banco e a prepararsi alla lezione successiva;
- rivolgersi a persone competenti quando, utilizzando apparecchiature elettriche, si riscontrano anomalie o malfunzionamenti. In questi casi sospendere subito l'uso dell'apparecchio;
- evitare di utilizzare apparecchiature elettriche con le mani bagnate od umide.
Art. 37
I COLLABORATORI SCOLASTICI devono preoccuparsi di:
- osservare scrupolosamente i comportamenti previsti ai fini della sicurezza nell'istituto e verificare che gli allievi si attengano ad essi;
- adoperarsi, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, a ridurre deficienze e pericoli rilevati;
- agire con calma, in ordine e senza correre, in caso di emergenze, seguendo scrupolosamente quanto indicato nel Piano di evacuazione, assicurandosi che tutti gli alunni presenti abbiano abbandonato l'edificio;
- dare specifiche istruzioni agli alunni affinché l'accesso ai bagni e i tempi di sosta siano regolati sul numero degli utenti che utilizzano i servizi igienici;
- collaborare con i docenti al controllo degli alunni durante l'intervallo di ricreazione;
- non permettere che gli allievi utilizzino impropriamente i servizi igienici e che si fumi nei locali scolastici;
- verificare che nelle varie attività gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza e che il percorso di deflusso sia sgombro da ostacoli (banchi, armadi, zaini, ecc.);
- evitare comportamenti negligenti o imprudenti (quali, ad esempio, abbandonare il posto di lavoro, senza provvedere ad avvisare il collega e il superiore della propria assenza);
- impegnarsi ad educare gli alunni ad attendere, durante i cambi dell'ora, l'arrivo dell'insegnante tranquilli nel proprio banco e a prepararsi alla lezione successiva;
- evitare, nello svolgimento delle attività lavorative, confidenze improprie, disattenzione, fretta, imprudenza, scherzi; sforzarsi, al contrario, di sostenere e rinforzare le raccomandazioni e gli atteggiamenti degli altri educatori;
- rivolgersi a persone competenti quando, utilizzando apparecchiature elettriche, si riscontrano anomalie o malfunzionamenti. In questi casi sospendere subito l'uso dell'apparecchio;
- evitare di utilizzare apparecchiature elettriche con le mani bagnate od umide;
- non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all'operazione tirando direttamente la spina e premendo la presa al muro;
- non utilizzare apparecchi con fili elettrici scoperti, anche parzialmente, o con spine di fortuna, utilizzare solo prese perfettamente funzionanti;
- ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un'accurata pulizia di aule, corridoi, palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria;
- pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno, utilizzando strumenti (guanti, panni e quant’altro) destinati esclusivamente a quei locali;
- al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in candeggina diluita allo 0,5 - 1 % di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi;
- usare correttamente, seguendo attentamente le indicazioni riportate sull'etichetta, i prodotti per la pulizia e i detersivi, rispettando le dosi, diluendoli nelle percentuali indicate, utilizzandoli per gli usi specifici cui sono destinati, senza miscelare arbitrariamente più prodotti;
- non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro sul quale sia riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso;
- riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo e in luoghi inaccessibili a terzi, se trattasi di prodotti tossici, nocivi o corrosivi;
- non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore in quanto possono infiammarsi ed esplodere;
- utilizzare nelle pulizie sempre i dispositivi di protezione personali forniti dall'Istituto e manipolare con i guanti idonei oggetti e residui che comportano il rischio di ferite;
- utilizzare sempre adeguate protezioni per il soccorso di alunni che perdano sangue da una qualsiasi parte del corpo (guanti in lattice; se necessario, mascherina di protezione);
- non fornire medicinali agli alunni;
- ridurre al minimo le operazioni di movimentazione manuale dei carichi (trasporto e sostegno), utilizzando tutti gli strumenti necessari per la riduzione dei rischi; si ricorda che il carico:
- deve essere inferiore a 30 kg (25 kg per le donne);
- deve essere collocato in modo tale da poter essere maneggiato senza contorsioni o posizione pericolosa per il lavoratore;
- non deve essere in equilibrio instabile;
- non deve essere ingombrante o difficile da afferrare;
- evitare di sollevare carichi flettendo il tronco, ma alzarsi sulle gambe e tenere le braccia tese;
- segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento ogni condizione di pericolo, in modo particolare per le macchine e le apparecchiature in riparazione o in manutenzione, perché non vengano usate senza le prescrizioni adeguate e da personale non autorizzato;
- segnalare sempre quando si lava il pavimento.
Art. 38
Gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI devono preoccuparsi di:
- organizzare ogni attività affinché gli spazi da loro utilizzati siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti ed il percorso sia sgombro da ostacoli (tavoli, armadi, sedie, attrezzature, ecc.);
- evitare comportamenti negligenti o imprudenti;
- rivolgersi a persone competenti quando, utilizzando apparecchiature elettriche, si riscontrano anomalie o malfunzionamenti. In questi casi sospendere subito l'uso dell'apparecchio;
- evitare di utilizzare apparecchiature elettriche con le mani bagnate od umide;
- segnalare interruttori e scatole di derivazione danneggiati;
- non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all'operazione tirando direttamente la spina e premendo la presa al muro;
- non utilizzare apparecchi con fili elettrici scoperti, anche parzialmente, o con spine di fortuna ed utilizzare solo prese perfettamente funzionanti;
- in caso di chiamata al pronto soccorso, seguire scrupolosamente quanto riportato come traccia nelle specifiche avvertenze.
Art. 39
In caso di lesione o infermità improvvisa, con l'aiuto dei membri del gruppo di pronto soccorso presente in ogni plesso, il docente provvede alle prime cure. Se si tratta di fatto grave, per cui è necessario l'intervento del pronto soccorso ospedaliero telefonare al pronto soccorso e al 118.
Parte seconda.
Il Piano di evacuazione
Art. 40
Il segnale per l'evacuazione è definito nell’ambito del Piano di evacuazione; la sua attivazione viene ordinata dal Capo di Istituto o da un suo sostituto facente funzione.
La procedura per l'evacuazione è depositata in ogni singolo ambiente degli edifici ed è portata a conoscenza di tutto il personale e degli utenti.
I docenti sono obbligati a conoscere, rispettare e/o far rispettare le norme di comportamento stabilite nel Piano di evacuazione della scuola.
All'inizio di ogni anno scolastico deve tenersi in ogni classe una lezione dedicata interamente all'illustrazione della relativa procedura; durante l'anno scolastico si effettueranno almeno due prove di evacuazione.
TITOLO V
Regolamento di disciplina
Art. 41
Il Patto educativo di corresponsabilità è approvato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei docenti, eventualmente sentita l’assemblea dei rappresentanti dei genitori.
La sottoscrizione del Patto avviene contestualmente alla prima iscrizione dell’alunno all’Istituto; il Patto viene partecipato: ai genitori dei futuri alunni nell’ambito della presentazione dell’offerta formativa in vista delle iscrizioni (gennaio-febbraio); agli alunni stessi nell’ambito delle azioni di accoglienza da svolgersi all’avvio delle lezioni (settembre).
Art. 42
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Allo studente è sempre data la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale, si riferiscono a gravi infrazioni
disciplinari.
La sanzione disciplinare può essere irrogata dal docente e/o dal Dirigente Scolastico per infrazioni lievi; oltre che sul Quaderno delle comunicazioni, deve essere riportata anche sul Registro di classe; le sanzioni non possono essere inflitte senza che l'alunno sia stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni disciplinari ammesse dal presente Regolamento sono le seguenti:
- ammonizione verbale. Il docente ammonisce verbalmente l’alunno che commette infrazione; se necessario per ragioni disciplinari e/o pedagogiche, l’ammonizione avviene alla presenza dei genitori;
- ammonizione scritta irrogata dal Dirigente Scolastico si riferisce ad infrazioni lievi, ma ripetute nel tempo. L'ammonizione scritta segue ad una nota scritta del docente o del personale A.T.A. e deve essere comunicata ai genitori;
- allontanamento dalle lezioni si articola in più tipologie. Per allontanamento da 1 a 14 giorni la sanzione è inflitta dal Consiglio di Classe nella composizione allargata ai rappresentanti dei genitori; da 15 giorni in su (o fino al termine delle lezioni o con l’esclusione dallo scrutinio e la non ammissione all’esame di Stato), la sanzione è inflitta dal Consiglio di Istituto.
Di tutte le sanzioni è conservata annotazione sull’Agenda della programmazione (Scuola Primaria) o sul Registro di classe (Scuola Secondaria di I grado).
La procedura di sanzionamento si attiva o con una nota scritta da un docente che richiede un intervento adeguato o con una convocazione del Dirigente Scolastico per fatti (da lui stesso accertati o di cui sia venuto a conoscenza per iscritto) commessi all'interno dei confini della scuola o in occasione di uscite o iniziative didattiche cui la scuola partecipa. Il genitore deve essere avvertito per iscritto o telefonicamente del giorno della riunione ed invitato a presentarsi da solo o con l'alunno per dare eventuali giustificazioni dell'operato del figlio; la mancata presenza del genitore non impedisce lo svolgimento del consiglio e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare. Il genitore, se assente, deve essere avvertito, per iscritto e nel più breve tempo possibile, della sanzione disciplinare decisa al fine di permettergli l'eventuale ricorso all’Organo di Garanzia.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in una delle seguenti attività:
- ove possibile dalla natura dell’inflazione, rimediare in forma diretta;
- eseguire piccoli lavori di manutenzione delle attrezzature della scuola, in orario pomeridiano, alla presenza del personale ausiliario, con l'attrezzatura necessaria che garantisca il rispetto delle regole igieniche e di tutela fisica;
- attività di studio o di ricerca a vantaggio della classe o della scuola da svolgere a casa o in biblioteca.
La mancata accettazione da parte dei genitori o la mancata esecuzione della possibilità alternativa comporta l'automatica irrogazione della sospensione deliberata.
L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta della comunicazione, all’Organo di garanzia di Istituto che si esprime entro i successivi dieci giorni; entro altri 15 giorni dalla decisione dell’Organo di garanzia di Istituto è ammesso ricorrere all’Organo di garanzia regionale, che si esprime invia definitiva entro 30 giorni.
La composizione e le procedure di funzionamento dell’Organi di garanzia di Istituto sono contenute nel Regolamento dell’Organo di garanzia di Istituto.
TITOLO VI
Validità e modificazioni
Art. 43
Il presente Regolamento ha validità immediata dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto, l'affissione all'Albo della Scuola e la pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Art. 44
Il Regolamento verrà illustrato agli alunni e al personale in servizio nell’Istituto.
Art. 45
Il Regolamento può essere successivamente modificato, integrato ed ampliato, in funzione di reali esigenze e necessità che si verranno a creare, oppure in seguito a disposizioni di legge. Le proposte di modifica, integrazione o ampliamento potranno essere presentate dalla Giunta Esecutiva o su indicazione di almeno 1/3 dei consiglieri.
Approvato dal Consiglio di Istituto |